NUOVO REGIME FORFETARIO DAL 2019
Soglia di ricavi o compensi a 65mila euro per tutte le attività
Tra le disposizioni più attese della Legge di Bilancio per il 2019, vi è la modifica ai limiti di accesso al regime forfetario, dal 2019, per i soggetti persone fisiche che nell’anno precedente (2018) hanno conseguito un ammontare di ricavi, ovvero di compensi, non superiore al nuovo limite di 65.000 euro, oltre all’esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica.
Rispetto al passato, possono accedere al nuovo regime forfetario le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che prima erano escluse, avendo conseguito ricavi o compensi superiori a 35mila euro, che era il precedente limite di accesso, mentre non vengono modificati i coefficienti di redditività. Diventa poi ininfluente il costo dei beni strumentali, che nella versione precedente non doveva superare i 20mila euro, e il costo per i lavoratori dipendenti, che non doveva essere superiore a 5mila euro.
Novità per il regime forfetario dal 2019
Rispetto al precedente regime, applicabile fino al 2018, le novità sono:
P innalzamento a 65.000 euro per tutte le attività, della soglia di ricavi e compensi, mentre restano invariate i coefficienti di redditività;
P eliminato il limite di 20.000 euro per gli investimenti in beni strumentali;
P eliminato il limite di 5.000 euro per le spese per lavoro dipendente, collaboratori o lavoro accessorio;
P abolita la previsione secondo cui non può accedervi chi ha conseguito redditi di lavoro dipendente o assimilati (anche di pensione) superiori a 30.000 euro;
û la precedente limitazione viene sostituita dall’impossibilità di accedere per i soggetti che erano assunti come dipendenti o collaboratori, in forza di uno o più contratti di lavoro dipendente o di co.co.co., e intendono svolgere l’attività d’impresa o professionale prevalentemente nei confronti di quello che nel biennio precedente era uno dei loro datori di lavoro;
û diventa ostativa, per l’accesso al nuovo regime forfetario, la partecipazione societaria in società di persone, associazioni professionali e imprese familiari, mentre pare esclusa per le associazioni in partecipazione e la partecipazione non di controllo nelle Srl trasparenti o in regime ordinario che svolgono attività affini (sul punto si attendono chiarimenti);
û confermata l’impossibilità di applicare il regime forfetario a chi si avvale di regimi speciali ai fini Iva o di determinazione forfetario del reddito (agricoltura, editoria, intrattenimento, agenzie viaggi, agriturismo, vendita a domicilio, monopoli, etc.), nonchè per le persone fisiche non residenti, ad eccezione di quelle che sono residenti in uno degli Stati Ue o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.
û confermata anche l’impossibilità di applicare il regime forfetario ai soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.
Requisiti di accesso
Possono accedere al “nuovo” regime forfetario le persone fisiche che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000.
Per i soggetti in attività le condizioni di accesso dal 2019 vanno verificate nel 2018 e successivamente anno per anno. Ai fini della verifica del rispetto del citato limite, il comma 55 dispone che:
• non rilevano gli ulteriori componenti positivi (da adeguamento), indicati in dichiarazione, per migliorare il proprio profilo di affidabilità risultante dall’applicazione degli studi di settore;
• in caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici Ateco, si assume la somma dei ricavi o compensi relativi alle diverse attività.
Soggetti esclusi dal nuovo regime forfetario
Sono comunque esclusi, e quindi non può essere adottato dai soggetti persone fisiche che nell’anno in corso:
û si avvalgono di regimi speciali Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
û non residenti, ad eccezione di quelli che risiedono in uno degli Stati Ue o in uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto (vengono così recepite le modifiche della legge europea 2013-bis, non ancora approvata in via definitiva);
û in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
û possiedano anche partecipazioni societarie in: società di persone, associazioni professionali e imprese familiari, mentre per le associazioni in partecipazione e le Srl sia trasparenti che non, solo se di controllo o con attività affine, salvo chiarimenti.
Caratteristiche del regime forfetario
I soggetti che aderiscono al nuovo regime:
• sono esclusi dell’obbligo di emissione della fattura elettronica, eccetto quelle emesse verso la P.A.;
• non possono esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva a credito;
• sono esonerati dall’applicazione e dal versamento dell’Iva, salvo che in relazione agli acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a € 10.000,00 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge;
• non sono soggetti a ritenuta alla fonte sui ricavi / compensi conseguiti;
• non sono tenuti ad operare ritenute alla fonte;
• sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili sia ai fini Iva che delle imposte dirette. Detti soggetti sono tenuti alla numerazione e conservazione delle fatture d’acquisto / bollette doganali, all’obbligo di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti;
• non sono soggetti agli studi di settore / ISA o parametri;
• non sono soggetti alla comunicazione clienti – fornitori nonché alla black list;
• la durata non è più quinquennale, ma può essere applicato il nuovo regime fino a quando ne possiedono i requisiti, senza quindi nessun limite di durata;
• la percentuale di tassazione dell’imposta sostitutiva a regime è del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività.
Determinazione del reddito
Il reddito è determinato applicando ai ricavi / compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda dell’attività esercitata, come evidenziato nella seguente tabella.
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I contribuenti che aderiscono a tale regime determinano il reddito imponibile applicando, all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti, il coefficiente di redditività nella misura indicata in tabella. Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive pari al 15%. Per le nuove attività l’aliquota è ridotta al 5% per i primi cinque anni.
Esempi di calcolo
Esempio: PROFESSIONISTA CON COMPENSI PARI A € 15.000,00.
Fatto salvi tutti i requisiti di accesso, si ipotizzi che i compensi percepiti ammontino a 15.000 euro, il reddito imponibile sarebbe pari a 11.700 euro (78% di 15.000) e l’imposta sostitutiva pari a 1.755 euro (15% di 11.700).
Confrontando i calcoli con il regime ordinario, ed ipotizzando un’aliquota Irpef del 23% con un reddito netto di 11.700 euro, l’imposta lorda sarebbe di 2.691 euro (23% di 11.700), le detrazioni sul reddito di lavoro autonomo, ex art. 13 comma 5 del Tuir di 952 euro (1.104 x [(55.000-11.700) / 50.200 ], addizionale regionale all’1,23%, pari a 144 euro; esenzione dall’addizionale comunale e Irap non dovuta per assenza dell’autonoma organizzazione.
Il risparmio dato dall’applicazione del regime forfetario risulta, quindi, pari a 128 euro.
Esempio: PROFESSIONISTA CON COMPENSI PARI A € 12.000,00.
Seguendo lo stesso procedimento, ma ipotizzando compensi annuali pari a 12.000 euro, risulterebbe un’imposta sostitutiva pari a 1.404 euro e imposte ordinarie complessive pari a 1.264 euro.
In questo caso, considerando solo le imposte sul reddito, sarebbe più conveniente l’ordinario, poiché la tassazione media Irpef è inferiore al 15%.
Considerazioni circa la convenienza
In vista del nuovo anno, sulla base delle modifiche normative ad oggi note, è possibile fare qualche considerazione circa la convenienza o meno ad accedere al regime forfetario, ricordando che sono molte le variabili in gioco, che richiedono una valutazione specifica caso per caso.
Il nuovo regime risulta particolarmente conveniente per i soggetti i cui clienti sono consumatori finali. Infatti il contribuente forfetario che non addebita l’Iva in via di rivalsa, è probabile che tenda a mantenere fermo il prezzo dei beni / servizi, recuperando come maggiore ricavo / compenso l’importo corrispondente all’Iva a debito nel regime ordinario. Tale vantaggio va misurato al netto dell’Iva non detratta sugli acquisti e quindi è tanto più elevato quanto maggiore è il valore aggiunto del contribuente.
Dal punto di vista della tassazione, l’aliquota fissa del 15% è certamente interessante nel caso di redditi non troppo bassi; inoltre per le nuove attività (start-up) l’aliquota scende al 5% per i primi cinque anni. Per coloro che riescono a documentare pochi costi, una percentuale fissa sulle spese può risultare conveniente.
Dal lato della previdenziale, per le attività di impresa che applicano in nuovo regime forfetario, possono scegliere di non applicare le regole dei minimali Inps della gestione artigiani o commercianti, mediante apposita comunicazione da rendere all’Istituto entro il 28 febbraio del primo anno di applicazione del regime.
Per contro, rappresenta uno svantaggio per i contribuenti che operano con altri soggetti passivi Iva, in quanto, mentre dal lato delle cessioni / prestazioni il prezzo praticato viene concordato al netto dell’Iva e quindi l’effetto è neutro, il contribuente forfetario perde l’Iva assolta sugli acquisti.
Sulla tassazione, l’imposta sostitutiva del 15% o 5% comporta la perdita degli oneri detraibili e/o deducibili sostenuti (ad accezione dei contributi previdenziali), come le spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie o il risparmio energetico.
Sul fronte dei costi, chi sostiene molte spese o deve effettuare degli investimenti ha interesse ad applicare gli ordinari regimi di determinazione, in quanto le percentuali forfetizzate sono normalmente poco generose e non tengono conto degli ammortamenti dei beni strumentali.
Anticipazioni
Nella Legge di Bilancio 2019 è previsto il secondo step della “flat tax”, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020 e che permette di tassare il reddito in via sostitutiva nella misura fissa del 20%, per i redditi compresi tra 65.001 e 100.000 euro.
Rinvio per approfondimento
Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:
del sito web www.studioansaldi.it
02/01/2019